La diffida accertativa va adottata nei confronti della Cassa Edile in caso di omesso accantonamento delle quote

Pubblicato il 22 febbraio 2013 Qualora un'impresa edile iscritta alla Cassa Edile ometta di accantonare presso quest'ultima le quote in favore dei dipendenti in forza, gli ispettori del lavoro, al fine dell'adozione dei provvedimenti di diffida accertativa, possono operare secondo due distinti orientamenti giurisprudenziali. Il primo di questi (non del tutto convincente a parere di chi scrive) ritiene che le Casse Edili siano vincolate al pagamento solo laddove abbiano ricevuto il versamento delle quote e in tale caso, pertanto, gli ispettori adotteranno la diffida accertativa nei confronti del datore di lavoro; il secondo considera le Casse Edili obbligate al pagamento anche in assenza di accantonamento delle quote da parte dell'impresa e quindi, in questo caso, l'atto di diffida accertativa avrà come destinatario il delegato di pagamento e cioè la Cassa Edile.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IRAP 2025: scadenza, novità e soggetti obbligati

24/04/2025

Decreto bollette, ok del Senato. Novità per le auto aziendali

24/04/2025

Bonus colonnine domestiche, nuova finestra per il contributo su spese 2024

24/04/2025

Reperibilità notturna in sede: è orario di lavoro e va retribuita adeguatamente

24/04/2025

Nuove soglie dimensionali per i bilanci 2024

24/04/2025

Acconti IRPEF 2025, in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo

24/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy