La difesa gratuita dà tempo ai legali per impugnare
Pubblicato il 23 ottobre 2008
Secondo la quarta sezione penale della Corte di cassazione (sentenza n. 39515 del 22 ottobre scorso), il difensore d'ufficio, per impugnare il provvedimento di liquidazione del compenso, può avvalersi non solo del termine messo a sua disposizione dalla legge (venti giorni dopo la notificazione), ma anche di quello dell'imputato, qualora questi abbia ricevuto il plico più tardi.
In particolare, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso avanzato da un avvocato contro la decisione che aveva considerato tardivo il suo reclamo al decreto con cui il giudice gli aveva liquidato un compenso troppo basso. Il Collegio, nel precisare che la persona ammessa al patrocinio deve essere considerata parte processuale anche nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso al difensore, ha ammesso la possibilità, per l'avvocato, di avvalersi anche del termine concesso al suo assistito.