La depressione non esclude l'imputabilità
Pubblicato il 12 luglio 2011
I giudici di Cassazione, con la sentenza n.
27015 dell'11 luglio 2011, hanno rigettato il ricorso presentato da un uomo, per rapina e lesioni, dopo che lo stesso aveva sottratto dei soldi e sparato ad una persona.
La difesa dell'imputato lamentava che quest'ultimo fosse affetto da una grave forma di impulsività e difficoltà psichiche che rendevano fondata la richiesta di accertamento peritale volta ad accertare la sua incapacità di intendere e volere.
La Corte di legittimità ha, tuttavia, ritenuto infondate le istanza del ricorrente per la inidoneità della documentazione dallo stesso prodotta e dei richiami alle difficoltà psichiche dallo stesso sofferte. Ed infatti – precisa la Cassazione - le allegazioni presentate dalla difesa “
non dimostrano affatto che il ricorrente non fosse capace di intendere e di volere, ma solo che lo stesso fosse nervoso ed inquieto, il che è bel altra cosa”. Senza contare che “
la sindrome ansioso depressiva non è causa di esclusione dell’imputabilità, dovendo escludersi si tratti di una infermità in grado di incidere sulla capacità di intendere e di volere”.