La delega fiscale rivede la tassazione per le società di persone e le ditte individuali

Pubblicato il 01 marzo 2014 Anche se la delega fiscale è ormai divenuta legge, la norma non è comunque direttamente operativa, delegando il governo a varare, entro un anno, una serie di decreti legislativi di attuazione dei principi indicati.

Nel testo, molti sono gli aspetti riguardanti la revisione del sistema fiscale che vengono affrontati, tra cui quello finalizzato ad eliminare le differenze di tassazione del reddito di impresa di una società di capitali rispetto a quello di un'impresa individuale o società di persone.

Nell’articolo 11 della legge delega, infatti, si prevede l'assoggettamento del reddito di impresa realizzato da soggetti Irpef ad un'imposta separata con aliquota proporzionale allineata a quelle delle società di capitali. Ne deriva che stando alla formulazione letterale della legge, sarà obbligatorio e non opzionale, l’assoggettamento del reddito delle imprese personali all’Iri (imposta sul reddito imprenditoriale), appunto con aliquota proporzionale e assimilabile all’Ires. Tuttavia, si resta in attesa dei decreti delegati che dovranno meglio specificare questo nuovo regime fiscale.

Inoltre, importante sarà l’azione di monitoraggio dei prelievi, dato che proprio in virtù del fatto che gli utili realizzati dalla ditta individuale restino in azienda o vengano prelevati dipenderà se applicare la tassazione prevista ai fini Ires oppure quella Irpef, come se il reddito fosse stato prodotto direttamente dalla persona fisica.

Con l’articolo 12 della legge delega fiscale, invece, il legislatore vuole regolare la deducibilità delle perdite su crediti in presenza di procedure concorsuali. Tale disciplina è stata di recente modificata, dunque, ora si dovrà tener conto anche delle ipotesi di concordato con riserva in bianco oppure del sovaindebitamento riferito a privati o agricoltori. Necessario, inoltre, sarà chiarire la deducibilità delle perdite su crediti con riferimento ai clienti esteri per i quali finora l’Agenzia delle Entrate ha accomunato le situazioni di insolvenza certe e precise alla normativa italiana. Ma non essendo ora più possibile assimilare un procedura concorsuale interna ad una straniera, il legislatore dovrà anche occuparsi di definire la disciplina della residenza fiscale sottraendo all’Amministrazione finanziaria l’arbitrio finora avuto in materia di esterovestizione.

Ampio anche il capitolo dedicato all’Iva. Secondo il legislatore, infatti, numerosi sono i punti che devono essere affrontati, a partire dal recepimento dell’Iva comunitaria alla razionalizzazione dei regimi speciali; dall’estensione del meccanismo dell’inversione contabile fino al potenziamento della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

27/11/2024

Acconto IVCA 2024: nuova imposta sul valore delle cripto-attività

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy