La definizione agevolata non impedisce le sanzioni accessorie in caso di mancata emissione di scontrini

Pubblicato il 17 novembre 2009
La Corte di cassazione, Sezione tributaria, con la sentenza n. 24012 del 13 novembre 2009, ha accolto il ricorso avanzato dal Fisco avverso la decisione con cui le Commissioni tributarie, provinciale e regionale, avevano confermato l'illegittimità del provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività commerciale irrogato nei confronti di un commerciante per la mancata emissione di scontrini fiscali.

Secondo i giudici delle Commissioni, in particolare, la definizione agevolata dei rapporti tributari impediva, di fatto, l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Di diverso avviso la Suprema corte, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l'art. 12, comma secondo, del dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, prevedendo “la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'esercizio dell'attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale con la conseguenza che l'irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione”.
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