L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibili:
Si ricorda che il Dl 148/2017 ha spostato al 30 novembre 2017 i termini per il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017, riammettendo anche coloro che non avendo versato puntualmente si sarebbero autoesclusi dalla definizione agevolata.
È possibile delegare un terzo all'invio, allegando i documenti di identità del delegante e del delegato.
Si evidenzia che nel modello DA-R è da esporre il numero identificativo delle comunicazioni di rigetto ricevute, anche parziali. È ammesso solo il rigetto motivato esclusivamente sulla base del mancato pagamento delle rate dovute a tutto dicembre 2016, riferite a dilazioni in essere alla data del 24 ottobre 2016.
Chi intende aderire alla definizione agevolata 2017 pagherà l’importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31 marzo 2018 invierà al contribuente tramite posta ordinaria una comunicazione con i carichi affidati dagli Enti entro il 30 settembre 2017 per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella.
Chi ha già aderito alla definizione agevolata, ma non è riuscito a saldare o ha pagato in modo incompleto le prime due rate in scadenza a luglio e settembre, può regolarizzare la sua posizione, pagando (senza ulteriori addebiti) gli importi scaduti (in un’unica soluzione) entro il prossimo 30 novembre (il 30 novembre scade anche la terza rata, se prevista dal piano).
Sul sito Agenzia Entrate-Riscossione - agenziaentrateriscossione.gov.it/it - sono disponibili guide sintetiche alla compilazione, pagine informative e Faq.
I modelli in argomento potranno essere:
Si può pagare:
Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà al contribuente entro il 30 giugno 2018 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata 2017, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento o l’eventuale diniego.
È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione. Gli importi dovuti possono essere ripartiti in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali in scadenza il 31 luglio e l’ultima, il 28 febbraio 2019.
Tra le risposte alle domande frequenti troviamo:
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