La decisione al giudice del Paese dove è stata effettuata l'offerta del finanziamento

Pubblicato il 09 aprile 2011 Le Sezioni unite civili di Cassazione, con sentenza n. 8034 depositata l'8 aprile 2011, hanno sancito la giurisdizione del giudice italiano in una vicenda relativa alla richiesta di risarcimento danni proposta dalla società di gestione del risparmio Igm nei confronti di una pluralità di società di diritto estero in considerazione della cattiva gestione di fondi comuni per circa 21 milioni di euro.

La competenza del giudice nazionale è stata confermata in considerazione della circostanza che il luogo fisico dell'avvenuta offerta di finanziamento era avvenuta in Italia. Secondo le Sezioni unite civili, infatti, per l'individuazione del giudice a cui fare riferimento non era di rilievo né la nazionalità delle società coinvolte né il Paese del libro soci o quello dove era stato redatto il prospetto incriminato.
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