La Ctp non applica il nuovo redditometro
Pubblicato il 19 aprile 2013
La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza n.
74/02/13 depositata il 18 aprile 2013, dichiara l'illegittimità del decreto del 24 dicembre 2012 del Ministero dell'economia concernente il nuovo redditometro.
I giudici - nell'affrontare l'impugnazione di due avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2007 e 2008, emessi secondo il vecchio redditometro – ritengono che, se più favorevole al contribuente, è legittima l'applicazione retroattiva delle nuove disposizioni introdotte in materia di accertamento sintetico dal DL n. 78 del 2010, avendo questo apportato aggiornamenti di natura procedimentale e non sostanziale.
Inoltre, sul nuovo redditometro: nel richiamare l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 21 febbraio 2013, la Ctp evidenzia che, mentre le spese medie delle famiglie italiane sono stabilite secondo stime Istat, la norma che regolamenta l'accertamento sintetico fa riferimento al singolo contribuente; violati anche gli articoli della Costituzione e quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sulla privacy del cittadino, nonché il suo diritto alla difesa. Contestata l'attribuzione del reddito presunto secondo la localizzazione territoriale del contribuente e del nucleo familiare, senza una specifica differenziazione del territorio.