Non è improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, sia pure se la costituzione è avvenuta mediante deposito di copia dell'atto, priva – allo stato – di prova della notifica (c.d. "velina"), cui fa tuttavia seguito il deposito dell'originale con la costituzione di controparte.
E' quanto dedotto dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 15130 depositata il 20 luglio 2015, in accoglimento del ricorso proposto dall'opponente.
I giudici di legittimità sono pervenuti alla presente conclusione, sulla base di un orientamento giurisprudenziale in tal senso espresso dalla medesima Corte e condiviso dalla Consulta, il cui fondamento va individuato nel raggiungimento dello scopo dell'atto, sancito dall'art. art. 156 c.p.c. (dove non si riscontra, in tal caso, alcuna previsione di improcedibilità).
D'altra parte – rileva ancora la Corte – la sanzione di improcedibilità risulta comminabile per la sola inosservanza del termine e non anche per quella delle forme della costituzione.
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