di Giustizia Ue, con sentenza causa C-475/03 del 3 ottobre 2006, salva l’Irap, che ha caratteristiche che la differenziano dall’Iva e “non è stata concepita per ripercuotersi sul consumatore finale nel modo tipico dell’Imposta sul valore aggiunto”. In sostanza, il tributo locale è compatibile con le regole comunitarie che vietano l’esistenza di imposte strutturate come quella sul valore aggiunto.
Rientrano le previsioni sugli effetti devastanti che la bocciatura del tributo avrebbe prodotto. Il Tesoro tira un sospiro di sollievo, l’esercito di contribuenti (ben 141mila) che aveva già presentato il ricorso per il rimborso, viceversa, resta amareggiato.
I giudici europei hanno sottoposto l’Irap al test delle quattro caratteristiche fondamentali dell’Iva:
uno - applicazione in modo generale a operazioni aventi ad oggetto beni o servizi; due - proporzionalità al prezzo percepito dal soggetto passivo quale contropartita dei beni e servizi forniti; tre - riscossione in ciascuna fase del procedimento e della distribuzione; quattro - detrazione dell’importo pagato in ogni fase precedente, in modo da applicare il tributo solo al valore aggiunto. Differenze sostanziali riguardano la caratteristica numero due, in quanto l’Iva è riscossa in ogni fase della commercializzazione e il suo importo è proporzionale al prezzo dei beni e servizi forniti, mentre l’Irap è calcolata sul valore netto della produzione dell’impresa nel corso di un certo periodo, comprendendo perciò elementi come le variazioni delle rimanenze, gli ammortamenti e le svalutazioni, che non hanno un diretto rapporto con le forniture di beni e servizi. Quanto, poi, alla caratteristica numero quattro, sostiene che un soggetto passivo non possa determinare con precisione l’importo dell’Irap già compreso nel prezzo d’acquisto dei beni e dei servizi, poiché non tutti i soggetti passivi si trovano nella condizione di poter ripercuotere il carico dell’imposta. La conclusione è che l’Irap non sia stata ideata per ripercuotersi sul consumatore finale con le modalità tipiche dell’Imposta sul valore aggiunto.
In virtù delle sostanziali differenze tra i due tributi, l'Irap continuerà a vivere.
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