In data 29 dicembre 2009, la Corte di Cassazione ha prodotto due sentenze in materia di accertamento fiscale.
Con la sentenza n. 27546, i Giudici segnano un punto a favore del Fisco per ciò che attiene il recupero delle imposte. Si precisa, infatti, che in presenza di fatture inattendibili, anche senza la contestazione e la ricostruzione delle singole operazioni inesistenti, l’Amministrazione fiscale è legittimata ad avviare l’azione di accertamento. L’onere della prova ricade sul contribuente che deve provare caso per caso che il costo è reale.
Con la sentenza n. 27556, è stato accolto il ricorso dell’agenzia delle Entrate ed è stato sancito che esibire in un secondo momento le scritture contabili richieste dalla Guardia di Finanza – ma non disponibili nella sede aziendale – non fa cadere l’accertamento anche se dalle verifiche successive non emergono irregolarità.
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