La corrispondenza del detenuto al legale non deve essere controllata
Pubblicato il 21 febbraio 2011
Condanna ai danni dell'Italia per violazione del diritto alla corrispondenza ex articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
A sollevare la questione di fronte alla Corte di Strasburgo un detenuto nelle carceri italiane che lamentava il sistematico controllo della corrispondenza da parte del direttore del carcere, effettuato al fine di evitare il ripetersi di nuovi reati.
La legge n. 95/2004 vieta all'amministrazione penitenziaria di controllare la corrispondenza che avviene con i difensori e con organi internazionali di tutela dei diritti dell'uomo, sussistendo però l'obbligo del detenuto di dare indicazioni al fine di evitare i controlli.
La condanna della Corte europea nella sentenza del
15 febbraio 2011 è basata sul fatto che il sistema italiano ha consentito prima di svolgere i controlli sulla posta e poi ha reso possibile per il detenuto adire l'autorità giudiziaria. In sostanza non è stato dimostrato che le doglianze del detenuto, successive ai controlli, avessero un peso nel garantire il diritto alla segretezza della corrispondenza.