La copia di un atto inesistente non integra, di per sé, falso materiale

Pubblicato il 08 agosto 2019

Il reato di falsità materiale può dirsi integrato dalla formazione di una copia di un atto inesistente?

E’ questo il quesito a cui hanno risposto le Sezioni Unite di Cassazione a fronte della questione sollevata dalla Quarta sezione penale, dopo che quest'ultima, sul tema della formazione della fotocopia di un atto pubblico inesistente utilizzata come tale dal soggetto attivo della condotta, aveva registrato due diversi orientamenti giurisprudenziali.

Falso materiale per formazione di falsa fotocopia di atto inesistente?

La questione era stata riscontrata nell’ambito di un giudizio in cui era contestato, all’amministratore di una Snc, il reato di falso materiale, in considerazione della formazione della falsa fotocopia di un’autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune in favore della società medesima.

La falsa copia era stata esibita al capo dell’ufficio tecnico dell’Ente comunale da un perito incaricato della valutazione di un terreno di proprietà della Snc, in relazione ad una pratica di leasing finanziario.

Mentre, in primo grado, l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato ascrittogli, in fase di appello, il giudizio era stato ribaltato.

In detta ultima sede, era stato ritenuto che il fatto contestato fosse inidoneo a configurare il reato di falso materiale in quanto aveva ad oggetto una mera fotocopia di un atto pubblico inesistente, utilizzata come tale dall’imputato.

Falsa copia integra il reato se assume l’apparenza di atto originale

Con sentenza n. 35814 del 7 agosto 2019, le Sezioni Unite penali hanno risolto il contrasto interpretativo evidenziato dalla Corte rimettente, enunciando un apposito principio di diritto, utile ai fini della risoluzione della specifica vicenda in esame.

In particolare, secondo il massimo Collegio di legittimità, la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale.

Nella decisione, le SS.UU. hanno precisato come la contraffazione è sanzionabile nelle ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali da voler sembrare un originale ed averne l’apparenza.

Ricorso inammissibile

Per quanto riguarda il giudizio in esame, la Suprema corte ha dichiarato il ricorso del PM inammissibile, sull’assunto che, nella specie, il documento era stato esibito quale riproduzione fotostatica di un’autorizzazione amministrativa inesistente, visibilmente riconoscibile come tale e priva di qualsiasi attestazione di autenticità, del tutto sguarnita, quindi, degli indispensabili requisiti di forma e di sostanza, capaci di farla sembrare un atto originale o comunque documentativo dell’esistenza di un atto corrispondente.

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