Sussiste il reato di evasione fiscale ai danni di un amministratore unico di un locale notturno verso il quale la Guardia di finanza aveva accertato, mediante verifica, l’esistenza di una contabilità non ufficiale dove erano contabilizzate transazioni non rilevate in quella ufficiale.
La Corte di cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 48148 del 17 dicembre 2009 ha affermato che i file trovati nel computer della società fanno prova del superamento delle soglie di punibilità, fissate dal decreto legislativo n. 74/2000, oltre le quali si è passibili di essere condannati per evasione fiscale.
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