La congruità per l’anno precedente non sembra retroattiva

Pubblicato il 14 settembre 2011 Sull’incertezza della retroattività o meno delle modifiche ex articolo 2 del decreto legge 138/2011, apportate in tema di studi di settore, sulla necessità di essere congrui anche nell’anno precedente a quello di accertamento, alcuni operatori offrono una chiave di lettura in base allo Statuto dei contribuenti ed alla relazione tecnica sulle nuove misure.

Dalla relazione tecnica di accompagnamento al decreto, che recita “... le due disposizioni in materia di studi di settore sono tese a produrre effetti principalmente in termini di deterrenza, garantendo una maggiore correttezza da parte dei contribuenti ...” nella compilazione delle proprie dichiarazioni, si evince che la norma non riguardi le dichiarazioni passate.

Per la legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) si ricorda che “ le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo .... l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”, e non è questo il caso.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy