La Corte di cassazione, con una sentenza del 16 marzo 2009, la n. 6371, ha ribaltato una decisione con cui la Commissione tributaria regionale aveva negato ad una ragioniera il rimborso dell'Irap versata poiché la stessa aveva una propria clientela e qualche bene strumentale: secondo i giudici regionali, infatti, questi due elementi erano di per sé idonei a configurare un'autonoma organizzazione. Di diverso avviso la Suprema corte di legittimità la quale, accogliendo il ricorso della professionista, ha ribadito che, per l'assoggettamento all'Irap, è comunque necessario che il contribuente sia responsabile dell'organizzazione, non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altri, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui.
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