Il messaggio Inps 23908/2006 precisa, sulla scadenza della cgis in deroga ogni 31 dicembre, che l’eventuale prosecuzione dal 1° gennaio successivo dev’essere intesa come una proroga anche quando non vi sia stata interruzione nella fruizione. Ne consegue che le relative prestazioni sono soggette alle riduzioni previste dalla legge finanziaria vigente.
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