La cessione in garanzia dei crediti senza importo certo sconta l’imposta di Registro
Pubblicato il 18 ottobre 2012
L’attività di produzione di energia elettrica da fonti di energie rinnovabili è al centro della
risoluzione n. 95 del 17 ottobre 2012, con cui l’agenzia delle Entrate risponde ad un interpello posto in merito al trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, del contratto di cessione in garanzia dei crediti (vantati nei confronti del GSE con cui sussiste una convenzione per il riconoscimento delle tariffe incentivanti) stipulato, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, per garantire l’adempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di locazione finanziaria. Dunque, la società interpellante, per garantire il pagamento dei canoni derivanti dal contratto di leasing, si è impegnata a cedere a BETA i crediti vantati nei confronti del GSE.
L’Agenzia spiega che le cause giuridiche che caratterizzano, rispettivamente, il contratto di cessione di crediti ed il contratto di leasing non sono riconducibili ad un’unica ragione economico-sociale e, pertanto, la tassazione applicabile a tali operazioni deve essere definita autonomamente (risoluzione
278/E/2008). Il contratto di cessione dei crediti in oggetto non può essere ricondotto tra le operazioni di natura finanziaria soggette a Iva - non ha scopo di finanziamento - e considerato il principio di alternatività Iva-Registro, trova applicazione l’imposta proporzionale di Registro, con aliquota dello 0,50%, da calcolarsi sulla base del “valore dei crediti dichiarato” dalla parte in via presuntiva, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva dell’ammontare degli stessi. Questo perché l’importo dei crediti ceduti non è determinabile al momento della registrazione del contratto, ma dipende dall’energia prodotta dall’impianto rientrando tra i contratti a prezzo indeterminato.
Con una seconda
risoluzione del 17 ottobre 2012, la n. 96, l’agenzia delle Entrate chiarisce che solo i trattamenti massofisioterapici del professionista con formazione triennale che ha conseguito l'abilitazione prima del 17 marzo 1999, entrata in vigore della legge n.
42/1999, sono esenti da Iva ex articolo 10, n. 18) del dpr n.
633/1972.
La precisazione deriva dal rilievo di un contribuente sulla risoluzione n.
70/E/2007, nella quale, sostiene l’interpellante, sussiste una disparità di trattamento tra i massofisioterapisti con formazione biennale e quelli con formazione triennale. Ebbene, spiega l'Agenzia, la questione non è tra triennali o biennali, ma possono beneficiare dell'esenzione da Iva citata i massofisioterapisti abilitati ante legge n. 42/1999, che ha equiparato il diploma triennale del massofisioterapista, conseguito prima dell’entrata in vigore della legge stessa e, quindi, secondo la precedente disciplina, a quello universitario del fisioterapista (laurea triennale) relativamente allo svolgimento della professione e all’accesso alla formazione post-base. L’Agenzia, confermando quanto contenuto nella risoluzione pregressa, precisa che l'esenzione è applicabile solo ai massofisioterapisti con formazione triennale ante riforma, poiché solo tale titolo è equiparato a quello di fisioterapista in base al dm 27 luglio 2000.