La censura al negozio legale su strada del Consiglio dell'Ordine non costituisce intesa restrittiva della concorrenza

Pubblicato il 05 novembre 2013 L'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), con provvedimento n. 24553 reso nell'adunanza del 17 ottobre 2013 - pubblicato sul Bollettino settimanale n. 43 del 4 novembre 2013 - , ha affermato l'insussistenza di elementi atti a comprovare che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia abbia posto in essere un'intesa in violazione dell'articolo 2 legge n. 287/90 nel mercato dei servizi di assistenza legale attraverso il provvedimento di censura dallo stesso preso nei confronti di due avvocati titolari di un negozio legale su strada.

L'Agcm aveva avviato il relativo procedimento istruttorio nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia a seguito di segnalazione pervenuta dai due avvocati, iscritti all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano, titolari dello studio legale “A.L.T. – Assistenza Legale per Tutti”, ora denominato “A.L. – Assistenza Legale”, sito a Milano.

Il Garante era stato adito per verificare una presunta violazione delle regole della concorrenza, asseritamente operata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia, per avere adottato un provvedimento disciplinare di censura nei confronti degli avvocati segnalanti. In particolare, a questi ultimi era stata contestata la contrarietà alle norme del Codice deontologico forense dell'iniziativa “A.L.T. Assistenza legale per tutti”, caratterizzata da alcuni elementi di innovazione quali lo svolgimento dell'attività professionale in uno studio posto sulla pubblica via che si presentava con la suddetta denominazione, considerata eccessivamente suggestiva, e si promuoveva offrendo una “Prima Consulenza Gratuita”.

L'Agcm ha concluso ritenendo che, “dall'insieme delle evidenze acquisite e delle circostanze date, nel caso di specie, non sussistano le condizioni per ritenere che il CdO di Brescia abbia posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza nel mercato dei servizi di assistenza legale”. Ed infatti – si legge nel provvedimento - le decisioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia avevano avuto una valenza limitata al singolo caso concreto, “apparendo così dubbio che dalle stesse possa ricavarsi un generale effetto limitativo della concorrenza, idoneo a disincentivare i comportamenti concorrenziali sia degli iscritti di tale ordine che di altri”.
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