La Cassazione sull’illecita concorrenza con minaccia o violenza

Pubblicato il 17 marzo 2012 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 10395 del 16 marzo 2012 – il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all’articolo 513-bis del Codice penale si concretizza in presenza di condotte concorrenziali attuate “con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale”, rientrandovi, in particolare, “i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare ecc.)”.

Da tale ambito sono da considerarsi, per contro, escluse - in quanto riconducibili ad altre ipotesi di reato - le condotte poste in essere da chi, in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali commerciali, compia “atti intimidatori al fine di contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Start-up e PMI innovative: nuovo codice tributo per tax credit sugli investimenti

29/04/2025

Confisca edilizia: l’ipoteca del creditore estraneo non si estingue

29/04/2025

Ultimi giorni per presentare la Dichiarazione IVA 2025

29/04/2025

Molestie in azienda: formazione dei datori di lavoro e dirigenti

29/04/2025

Avvocati: la proposta di riforma dell’ordinamento forense

29/04/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 maggio 2025 (con Podcast)

29/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy