La Cassazione su figli naturali e mantenimento
Pubblicato il 21 aprile 2010
La Corte di cassazione, con sentenza n. 9300 del 19 aprile 2010, ha rigettato il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano proceduto a dichiararlo giudizialmente padre di un minore concepito durante una relazione con una donna sposata, nonché ad imporgli il versamento di un assegno mensile di mantenimento in favore del ragazzo.
L'uomo, in particolare, lamentava che nel procedere alla dichiarazione di paternità, i giudici competenti non avevano tenuto conto del fatto che la madre era sposata e che quindi, ai sensi della presunzione prevista dall'articolo 232 del Codice civile, il bambino andava considerato come figlio legittimo di lei e del marito. Lo stesso, inoltre, sosteneva che, nel caso di specie, non sussisteva l'interesse del minore alla dichiarazione di paternità e che, in ogni caso, era stato quantificato a suo carico un assegno troppo elevato, anche in considerazione del fatto che già contribuiva alle spese per la figlia legittima.
La Cassazione, tuttavia, ha spiegato che, nel caso, come quello di specie, in cui la madre dichiari il figlio come naturale, venendo meno l'operatività dello status di figlio legittimo, “non è necessario il disconoscimento, né si frappone alcun ostacolo all'azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona diversa dal marito”. In secondo luogo, i giudici di legittimità hanno sottolineato che l'interesse del minore, come compiutamente valutato dai giudici di merito, era quello dell'affermazione di un rapporto veridico senza pregiudizio per lo sviluppo della personalità del minore. Infine – conclude la Corte – spetta al giudice che dichiara la paternità il potere di stabilire l'ammontare del mantenimento, ammontare che deve essere stabilito nell'esclusivo interesse del minore.