La Cassazione precisa la nozione di “sottoprodotto”
Pubblicato il 24 ottobre 2011
Con sentenza n.
34753 depositata lo scorso 26 settembre 2011, la Corte di cassazione è intervenuta per precisare la nuova nozione di
“sottoprodotto” contenuta nel Codice ambientale alla luce delle più recenti riformulazioni introdotte dal Decreto legislativo n. 205/2010 in recepimento dell'ultima Direttiva comunitaria 2008/98/Ce.
In particolare - sottolinea la Corte – rientrano nel novero dei sottoprodotti anche le sostanze e gli oggetti sottoposti, dopo la loro produzione e prima del successivo riutilizzo, a un trattamento previsto dalla “
normale pratica industriale” e non solo, quindi, i residui oggetto di reimpiego “
diretto”.
Inoltre, un residuo può essere considerato “
sottoprodotto” e non
“rifiuto”, qualora lo stesso sia originato da un processo di produzione del quale costituiscono parte integrante, ma il cui scopo principale non è la sua fabbricazione; sia destinato a un riutilizzo nello stesso o in un altro processo di produzione o utilizzazione; sia tale riutilizzo
“legale”, avente, cioè, ad oggetto una sostanza che soddisfi i requisiti dei prodotti e che non abbia impatti negativi su ambiente e salute umana.