La Cassazione fissa i paletti per l'applicazione dell'aggravante dell'”ingente quantità”

Pubblicato il 09 giugno 2010
Con sentenza n. 20119 depositata il 26 maggio, la Cassazione, Sesta sezione penale, ha precisato quali siano i limiti quantitativi che consentono l'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 80, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope).

In particolare – si legge nel testo della decisione - “non possono di regola definirsi “ingenti” i quantitativi di droghe “pesanti” (ad es., eroina e cocaina) o “leggere” (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi”.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno annullato una sentenza di condanna per spaccio limitatamente alla parte in cui era stata disposta l'aggravante dell'ingente quantità in considerazione della detenzione, da parte dell'imputato, di un quantitativo di gr. 948,11 di cocaina, con principio attivo del 62 per cento, pari a circa 4.000 dosi singole droganti.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

27/11/2024

Acconto IVCA 2024: nuova imposta sul valore delle cripto-attività

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy