La Cassa si tiene i contributi non utili alla pensione

Pubblicato il 07 giugno 2011 La sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza 12209 del 6 giugno 2011, ha stabilito che le Casse di previdenza professionali privatizzate – nel caso la forense – sono legittimate ad adottare misure che prevedono la non restituibilità dei contributi versati dagli iscritti.

Secondo la Corte le Casse privatizzate, nell'esercizio della propria autonomia, sono abilitate a derogare o abrogare disposizioni di legge in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni.

Molte Casse professionali hanno ormai abrogato tacitamente la disposizione, ex articolo 21 della legge 570/80, del diritto alla restituzione dei contributi non utilizzabili a fini pensionistici.

Nel caso di specie, inoltre, il pensionato aveva chiesto la restituzione dopo l’entrata in vigore della disciplina, ma quando ancora non era maturata la situazione che dà diritto al trattamento.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Comunicazione carta e grafica pmi - Ipotesi di accordo dell'8/4/2025

11/04/2025

Comunicazione carta e grafica pmi. Rinnovo Ccnl

11/04/2025

Fringe benefit veicoli aziendali e tracciabilità spese trasferte: cosa cambia dal 2025

11/04/2025

Cassazione: presidente CdA non è sempre responsabile

11/04/2025

Contratti di Sviluppo 2025: apertura sportello per investimenti green al Sud

11/04/2025

Requisiti per deducibilità della previdenza complementare

11/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy