(sentenza n. 208/06) a proposito di un ricorso presentato da un contribuente ha precisato che la carica di amministratore delegato di società di capitali non integra, di per se stessa, lo svolgimento di un’attività lavorativa, come tale qualificabile allo scopo di godere delle agevolazioni, ai fini delle imposte indirette, per l’acquisto della prima casa. L’agevolazione per la cosiddetta “prima casa” (aliquota agevolata attualmente del 3% degli atti di compra-vendita) è subordinata al rispetto di alcune specifiche prescrizioni. In particolare, la condizione posta è ascrivibile a chi per lavoro, sport, volontariato o studio, sta in modo stabile in un determinato territorio.
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