, nella seduta del 21 settembre stabilito che il “bonus assunzioni” previsto dall’articolo 63 della Finanziaria 2003 – legge 289/02 – non può essere dichiarato “aiuto di Stato” né può essere considerato incompatibile con il trattato Ue, di conseguenza non è soggetto alle regole del “de minimis” di cui al regolamento Ce n. 69/2001. Dunque il “de minimis” di 100mila euro per ogni triennio, prescritto dal regolamento 69, non riguarda gli incentivi alle imprese che assumono. L’intento del Governo è quello di eliminare “il protrarsi degli effetti dannosi prodotti dalla circolare 11/E/2003 dell’agenzia delle Entrate”.
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