La Banca “tesoriere” dell'ente locale esente da bollo
Pubblicato il 17 settembre 2014
Con la
risoluzione n. 84 del 2014 l'agenzia delle Entrate risponde ad un interpello in merito all'applicabilità dell'esenzione dall'Imposta di bollo sugli estratti di conto
corrente e alle rendicontazioni relative a rapporti di deposito titoli
inviati dalle banche nell’ambito del Servizio di Tesoreria.
L'Agenzia chiarisce che
la documentazione
che viene inviata dal tesoriere all'ente locale in relazione a rapporti di conto corrente
e di deposito titoli, strumentali allo svolgimento del servizio di tesoreria, è riconducibile all'articolo 27 della
Tabella allegata al
DPR n.
642/1972, che stabilisce
l'esenzione, in modo assoluto, dall'imposta di
bollo, per i "
Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province,
comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari trattati nell'interesse
delle dette amministrazioni".
Sul
recupero dell'imposta di bollo corrisposta
dalla banca istante per le annualità 2012 e 2013 in relazione ai conti di tesoreria, tuttavia, si
spiega che la via per il recupero può essere solo quella della
richiesta di rimborso - entro tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato
effettuato il pagamento - della Banca istante, essendo preclusa la compensazione con i versamenti dell'imposta di bollo da
effettuare nel 2014.