, con la sentenza 15110 del 2006, chiarisce che non si configura responsabilità oggettiva per le banche delegatarie che versano le imposte all’Erario in ritardo poiché si ritiene che tale ritardo sia colpevole. Inoltre, specifica che le sanzioni che ne derivano (articolo 17, ultimo comma, legge 576/75) non possono essere equitativamente ridotte dal giudice, anche se esse hanno natura privatistica.
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