La banca risponde per colpa

Pubblicato il 24 luglio 2006

, con la sentenza 15110 del 2006, chiarisce che non si configura responsabilità oggettiva per le banche delegatarie che versano le imposte all’Erario in ritardo poiché si ritiene che tale ritardo sia colpevole. Inoltre, specifica che le sanzioni che ne derivano (articolo 17, ultimo comma, legge 576/75) non possono essere equitativamente ridotte dal giudice, anche se esse hanno natura privatistica.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy