La sentenza della Cassazione 12308 (24.5.2006) interviene per la prima volta sulla possibilità di neutralizzare il disavanzo di fusione, affermando che le somme relative all’iscrizione in bilancio del know-how dell’incorporata, già partecipata, sono detraibili. Una serie di riflessioni sull’evoluzione normativa dell’articolo 123 del Tuir ha guidato a stabilire che “la società incorporante può riportare in bilancio il disavanzo di fusione a titolo di avviamento, senza con ciò esporsi a una lievitazione dell’imponibile”. Questo principio viene esteso al bene immateriale rappresentato dal know-how, ovvero “il complesso delle conoscenze tecniche industriali richieste per produrre un bene o per attuare un processo produttivo”. Tanto è vero che sostiene che anche per l’iscrizione in bilancio di una distinta posta con oggetto il know-how, a copertura del disavanzo risultante dalla fusione, vale il rilevo che l’operazione contabile considerata non rileva incrementi di ricchezza, poiché quel bene era di pertinenza dell’incorporante, per effetto della sua partecipazione dell’incorporata, già prima che avvenisse la fusione.
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