Know-how industriali, benefici ampi

Pubblicato il 01 giugno 2006

La sentenza della Cassazione 12308 (24.5.2006) interviene per la prima volta sulla possibilità di neutralizzare il disavanzo di fusione, affermando che le somme relative all’iscrizione in bilancio del know-how dell’incorporata, già partecipata, sono detraibili. Una serie di riflessioni sull’evoluzione normativa dell’articolo 123 del Tuir ha guidato a stabilire che “la società incorporante può riportare in bilancio il disavanzo di fusione a titolo di avviamento, senza con ciò esporsi a una lievitazione dell’imponibile”. Questo principio viene esteso al bene immateriale rappresentato dal know-how, ovvero “il complesso delle conoscenze tecniche industriali richieste per produrre un bene o per attuare un processo produttivo”. Tanto è vero che sostiene che anche per l’iscrizione in bilancio di una distinta posta con oggetto il know-how, a copertura del disavanzo risultante dalla fusione, vale il rilevo che l’operazione contabile considerata non rileva incrementi di ricchezza, poiché quel bene era di pertinenza dell’incorporante, per effetto della sua partecipazione dell’incorporata, già prima che avvenisse la fusione.  

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Riforma del sistema doganale 2024, novità su contrabbando e sanzioni. Analisi Dogane

07/10/2024

Transizione 5.0: nuovi chiarimenti dal GSE su credito d'imposta e sistemi energetici

07/10/2024

Assindatcolf, lavoro domestico in crisi: meno occupati e più irregolarità

07/10/2024

CCNL Installatori e manutentori piscine Conflavoro - Stesura dell'1/2/2023

07/10/2024

CCNL Impianti sportivi Conflavoro - Stesura del 10/09/2022

07/10/2024

Patente a crediti: le Faq dell’Ispettorato nazionale del lavoro

07/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy