IVS, obbligo costante

Pubblicato il 10 febbraio 2006

Nel caso di contratto di lavoro intermittente, il datore di lavoro è obbligato ad applicare, per i periodi lavorati, la disciplina prevista per il normale rapporto di lavoro subordinato compresi anche gli adempimenti previdenziali. Non è, invece, richiesto il rispetto dei minimali durante i periodi di attesa per i quali è, anzi, corrisposta l’indennità di disponibilità. L’Inps, tuttavia, nella circolare numero 17, del 6 febbraio 2006, precisa che su tale importo sono dovuti sia i contributi Ivs che quelli per malattia e maternità. Ciò vuol dire che tali eventi devono essere assicurati anche nel periodo di non attività. Il lavoratore “intermittente” può integrare la contribuzione versata dal datore di lavoro sull’importo della suddetta indennità, versando personalmente la differenza tra tale importo e la retribuzione convenzionale stabilita con il DM 30 dicembre 2004. Nella citata circolare, l’Istituto fornisce, inoltre, le istruzioni per la compilazione del modello DM10, specificando che i lavoratori “intermittenti” devono essere indicati nel quadro A del modello DM10/2 indipendentemente dall’orario svolto. 

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