L'Iva versata in eccesso non può essere detratta, in quanto la norma contenuta nella legge di bilancio 2018 non ha valore retroattivo.
E’ l’importante principio affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 24001 del 3 ottobre 2018, occupandosi del caso di una società a cui le Entrate avevano contestato l’indetraibilità dell’Iva in quanto applicata in misura superiore al dovuto (del 10% anziché del 4).
Sia in primo che in secondo grado la società risultava soccombente; la Ctr ha ritenuto illegittima la detrazione dell’Iva versata in misura superiore al dovuto.
La Suprema Corte ha evidenziato che, in tema di Iva, la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione di beni non è ammessa poiché non è sufficiente, a tal fine, che le operazioni siano inerenti e fatturate, occorrendo che siano assoggettabili ad IVA nella misura dovuta.
Quindi, se l’operazione è stata erroneamente assoggetta ad Iva, per la misura non dovuta, restano privi di fondamento sia il pagamento dell’imposta da parte del cedente e la rivalsa effettuata dal cedente nei confronti del cessionario e sia la detrazione operata dal cessionario nella dichiarazione Iva.
Viene, a tal proposito, ricordata la pronuncia 26482/2014 in cui si afferma che, nell’ipotesi in cui l’imposta pagata sia stata erroneamente calcolata con un’aliquota superiore, la mancata attivazione nel termine annuale della procedura di emissione della nota di variazione (articolo 26, Dpr 633/72) fa venire meno il diritto del contribuente di recuperare il credito mediante detrazione, salva la possibilità di presentare istanza di rimborso.
Inoltre, sulla nuova normativa introdotta dalla legge di bilancio 2018 si pronuncia il seguente principio di diritto: “la previsione di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, introdotta dall'art. 1, comma 935, della legge 27/12/2017, n. 205, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resto fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli artt. 19 e seguenti del dpr n. 633/1972, non ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore di norma interpretativa”.
Pertanto, la nuova norma a favore della detraibilità non vale per il passato.
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