IVA Ue. La Corte esenta lo Stato membro che ha negoziato titoli
Pubblicato il 07 luglio 2012
La controversia sottoposta al verdetto della Corte di giustizia dell’Unione europea nella
sentenza 5 luglio 2012, causa C-259/11, ha riguardato l'accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria olandese aveva preteso l'Iva sulle fatture emesse in esenzione d'imposta da un'impresa che aveva intermediato la vendita di azioni di una società il cui patrimonio era costituito essenzialmente da beni immobili.
Secondo il Fisco locale, tale operazione, avendo indirettamente ad oggetto gli immobili della società, non poteva rientrare nell'esenzione di cui all’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, secondo trattino della
sesta direttiva IVA, anche se l'Olanda non si è avvalsa della facoltà di considerare beni materiali i diritti immobiliari.
Più nel dettaglio, l’impresa é intervenuta nella negoziazione di titoli, indipendentemente dalla circostanza che lo scopo perseguito dalle parti fosse il trasferimento indiretto del patrimonio immobiliare.
La Corte Ue ha, in merito, deciso che non è soggetta ad IVA la negoziazione di azioni o quote di società immobiliari ad opera dello Stato membro dell’Unione europea che non si è avvalso della facoltà di assimilare i diritti sugli immobili ai beni materiali (i Paesi membri sono, infatti, liberi di esercitare la scelta, lasciata loro dall’articolo 5, paragrafo 3, della sesta direttiva).
Se, infatti, è certamente vero che i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’articolo 13 della sesta direttiva devono essere interpretati restrittivamente, poiché costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, è altrettanto vero che un’interpretazione restrittiva non può circoscrivere un’esenzione in un modo che non trova sostegno nel testo normativo della disposizione in esame. Un simile approccio sarebbe, invero, in contrasto con gli obiettivi del sistema IVA, consistenti segnatamente nel garantire la certezza del diritto.
Occorre, pertanto, dichiarare che l’articolo 13, parte B, lettera d), punto 5, della sesta direttiva va interpretato nel senso che rientrano in tale esenzione dall’IVA operazioni, come quelle di cui al procedimento principale, dirette a trasferire azioni delle società in questione e che hanno avuto questo risultato, ma che riguardano sostanzialmente i beni immobili posseduti da tali società e il loro trasferimento indiretto.
Concludendo, la deroga all’esenzione voluta dal sopraccitato punto 5, secondo trattino, non è applicabile se lo Stato membro non si è avvalso della facoltà, prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva, di considerare beni materiali le quote di interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di fatto, l’attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile.