tributaria provinciale di Vicenza (sentenza 407/04/2006 del 1° dicembre scorso) ha riconosciuto il diritto al rimborso integrale dell’imposta sul valore aggiunto, sia pure limitato ai pagamenti avvenuti nel biennio antecedente la richiesta. Nell’attesa di conoscere la misura forfettaria “a regime” della detraibilità dell’Iva sull’acquisto e sulle spese di impiego di auto aziendali, si delinea l’esito per le controversie pregresse al decreto 258/2006. Con la sentenza in oggetto, ha voluto ribadire che il rimborso è possibile solo per l’imposta pagata nel biennio precedente la presentazione dell’istanza di rimborso, in quanto le regole fissate dal Dl 258/06 non si applicano alle liti in corso. A tal proposito, si deve ricordare anche il suggerimento di Assonime nella circolare n. 40 del 3 ottobre cui si afferma che nessuna influenza può essere esercitata dal varo del decreto legge 258/06, che si limita a regolare le successive istanze di rimborso, senza nulla disporre per quelle già presentate e agli eventuali contenziosi pendenti.
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