Una circolare – la numero 165/E del 7 settembre 2000 – ed una risoluzione - la numero 83/E del 15 giugno 2004 – generano un equivoco in materia di legittimità della sanzione in caso di applicazione dell’Iva agevolata del 10% ai concerti vocali e strumentali.
La prima (circolare 165) giustificherebbe le sanzioni sui contratti/fatture del periodo (2000-2004) antecedente la risoluzione 83, unico pronunciamento perentorio dell’Amministrazione finanziaria sulla questione delle aliquote Iva per i concerti. Essa tratta delle aliquote in ambito di rapporto con il pubblico (dove ribadisce il 10% per i concerti) e non di contratti. Inoltre, parla di regime ordinario Iva (quindi del comportamento generale), non di aliquote ordinarie (quindi dello specifico campo di applicazione delle aliquote).
La seconda (risoluzione 83) indica il 20% per i contratti relativi ai concerti; richiama la circolare 165 del 2000, ma, a ben vedere, non per suffragare il 20% per i contratti/concerti, bensì semplicemente per riferirsi alla Tabella C (biglietti) del Dpr 633/72, invocata dall’interpello quale ulteriore conforto all’indicazione del 10% agevolato sui concerti.
L’Autrice auspica un intervento chiarificatore.
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