Iva, stesso trasporto aliquote diverse
Pubblicato il 28 febbraio 2014
La Corte di Giustizia Ue, con
sentenza del 27 febbraio 2014 sulle cause riunite C-454/12 e C-455/12, ha stabilito che il principio di neutralità fiscale non è leso se lo Stato applica aliquote Iva diverse per lo stesso trasporto urbano di persone effettuato in taxi o in autoveicoli a noleggio con conducente.
Tuttavia è necessario che i due servizi prestati siano individuabili separatamente dagli utilizzatori, con elementi specifici e ben riconoscibili. Sul punto si precisa che la differenza deve essere determinante sulla decisione dell'utente medio di ricorrere all’una o all’altra di dette categorie di trasporto.
Al contrario, l'aliquota è unica e non può essere differenziata se: sussiste un accordo con un soggetto terzo, è questi che paga il trasporto al prezzo convenzionato e l'utilizzatore può scegliere indifferentemente l'uno o l'altro servizio poiché il risultato è lo stesso.
L’assunto espresso dalla Corte tocca in generale il "principio di neutralità", pertanto il concetto può essere esteso ad altri differenti servizi applicati in Italia.