L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 82 del 3 maggio 2007, chiarisce che i Comuni devono versare all'Erario l'Iva dovuta dagli utenti sulla tariffa rifiuti e i canoni idrici anche se le entrate relative sono riscosse dai concessionari. La precisazione è fondata sul presupposto che la titolarità del servizio di fornitura dell'acqua potabile, di depurazione delle acque reflue e di smaltimento dei rifiuti, resta in capo ai Comuni. In merito allo stesso argomento l'Agenzia si era già espressa nel pregresso con la nota n. 954 del 23 aprile 2007. Dunque, per l'Agenzia, il concessionario deve versare al Comune “tutte le somme incassate dall'utenza per suo conto, sia a titolo di canone e tariffa sia a titolo di Iva, che per il concessionario costituiscono una mera movimentazione finanziaria”. Nella risoluzione viene specificato che dalle fatture emesse dal concessionario, in base alle convenzioni stipulate con i Comuni, devono emergere tutti i dati previsti dalla disciplina Iva e, soprattutto, che le fatture “sono compilate per conto del Comune, esecutore del servizio”.
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