Iva per servizi via streaming: modifica della territorialità

Pubblicato il 06 settembre 2024

Il 7 agosto 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che attua la direttiva UE 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, contenente modifiche alla direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese alla direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 in materia di aliquote Iva.

Il provvedimento prevede, dal 1° gennaio 2025, l'adozione di un sistema di franchigia transfrontaliero IVA per le piccole imprese che, pur operando in Italia, hanno la loro sede principale in un altro Stato membro dell'UE, e viceversa.

Iva per servizi via streaming

Oltre a ciò, lo schema di decreto legislativo introduce modifiche al regime IVA e che contiene novità relative alle norme sulla territorialità per i servizi trasmessi via streaming o forniti digitalmente.

Questo, in attuazione delle disposizioni della direttiva europea 2022/542/UE, che modifica gli articoli 53, 54, 58 e 59 della direttiva 2006/112/CE - IVA.

Il testo propone una revisione dell'articolo 7-quinquies, lettera a) del DPR n. 633/1972, stabilendo un nuovo principio di territorialità per i servizi associati ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, incluse le fiere e le esposizioni. Sarebbero compresi anche gli organizzatori di queste attività.

Le novità sono applicabili ai servizi erogati ai consumatori privati quando tali attività sono offerte tramite streaming o disponibili virtualmente.

In base alle modifiche effettuate, le attività culturali, educative, ricreative e relative prestazioni accessorie erogate virtualmente vanno assoggettate a IVA nello Stato italiano se il destinatario privato ha il domicilio o la residenza in Italia, anche in assenza di un domicilio estero.

Ciò si differenzia dal contenuto dell'articolo 54 della direttiva europea in questione, che attribuisce la localizzazione di tali servizi al luogo in cui il destinatario non soggetto passivo risiede stabilmente, ha un indirizzo permanente o la residenza abituale.

Il nuovo criterio sulla territorialità sarà applicato anche ai servizi B2C che offrono accesso a eventi trasmessi via streaming o resi disponibili in forma virtuale.

Esclusi, invece, i servizi B2B relativi all'accesso a eventi, quando questi sono fruibili in modo virtuale: qui sarà applicabile l'articolo 7-ter del DPR 633/72, che localizza il punto di imposizione IVA nel luogo dove è situato il committente.

Dovrebbe essere prevista, in quanto contenuta nella direttiva, la possibilità per gli Stati membri di adottare un’aliquota ridotta.

Il legislatore dovrà, dopo le modifiche operate sulla territorialità, provvedere a quelle sulle aliquote per le attività e gli eventi resi mediante streaming.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Concordato preventivo biennale: le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

18/09/2024

Detenuti e internati: estesi alle aziende gli sgravi contributivi per attività all’esterno

18/09/2024

INL: pubblicato l’elenco delle violazioni soggette a diffida amministrativa

18/09/2024

Principio contabile OIC 30: novità per i bilanci intermedi

18/09/2024

Mediazione e negoziazione più digitali, aumenta la durata delle procedure

18/09/2024

Rapporto biennale pari opportunità: ancora pochi giorni per l’invio

18/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy