Iva non versata. Sempre punibile se manca l’evento eccezionale
Pubblicato il 02 aprile 2014
La crisi di liquidità dell’impresa legata alle precarie condizioni economiche generali giustifica l’
omesso versamento Iva solo se determinata da un
“evento eccezionale e di rilevanti dimensioni”.
A precisarlo la Corte di Cassazione – Terza sezione penale - con la
sentenza 14953 del 1 aprile 2014.
La crisi non esclude il reato di omesso versamento Iva
I Supremi giudici, in controtendenza rispetto alle recenti pronunce della Corte sull’argomento, ritengono infondato il ricorso presentato dall’imprenditore, che aveva omesso di versare l’Iva risultante dalla dichiarazione annuale, sottolineando che:
- la condizione di carenza di liquidità dell’impresa non era stata provata in modo univoco, ma solo prospettata;
- le condizioni economiche precarie, se non provate da eventi eccezionali e di rilevante dimensione, non costituiscono da sole una causa fortuita o di forza maggiore tale da escludere il dolo del reato di omesso versamento.
Pertanto, la crisi di liquidità in ambito aziendale non è da considerare un evento imprevedibile, ma anzi è sempre possibile e legato proprio al rischio d’impresa, a cui l’imprenditore deve saper far fronte con interventi tempestivi sul flusso di cassa aziendale. Inoltre, una aggravante in più nel caso di specie è rappresentata dal fatto che l’imprenditore era pienamente consapevole di omettere il pagamento dell'Iva dovuta.