Iva, il ricavo esiguo non frena il rimborso

Pubblicato il 10 giugno 2009 Con risoluzione n. 147 del 9 giugno 2009, l’agenzia delle Entrate precisa che l’acquisto di beni strumentali può consentire il diritto al rimborso dell’eccedenza Iva anche in presenza di ricavi esigui o inesistenti. Il caso su cui l’Agenzia è stata interpellata riguarda una società consortile vitivinicola che ha sostenuto spese per la ricerca/sviluppo e per l’acquisto di beni strumentali traendone modesti ricavi, rappresentati dalla cessione del vino ottenuto nell’ambito dell’attività di ricerca. Nella risoluzione, stabilita la sussistenza dei principi di inerenza e afferenza, si spiega che secondo il principio della neutralità dell’imposta anche con un volume di ricavi esiguo o inesistente non è negabile il diritto alla detrazione dell’Iva assolta. Inoltre, la mancanza di guadagno nei primi anni di attività non può essere configurata come impedimento alla detrazione, in quanto si negherebbe la fase di avvio dell’attività: non è lecito ritenere iniziata l’attività solo al momento della produzione dei ricavi.
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