L’Agenzia delle Entrate fornisce nuove precisazioni su quanto contenuto nel comma 453, L. n. 178/2020, per il quale, in deroga al numero 114) della tabella A, parte III, del Decreto Iva, le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’Iva, permanendo il diritto alla detrazione della stessa.
Nella risposta n. 548 del 18 agosto 2021, l’Agenzia specifica che
la concessione in uso di aree espositive e di parcheggio, la preparazione degli spazi secondo le richieste dell’Azienda Ospedaliera, gli allacciamenti elettrici e idrici, condizionamento e assistenza tecnica agli impianti, l’attività di sorveglianza
fornite da una società, rientrano tra le prestazioni di servizi indispensabili ai vaccini anti-Covid senza le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare ed efficace campagna vaccinale a costi sostenibili.
Dunque, l’Azienda Ospedaliera può fruire dell’aliquota zero, senza pregiudizio, in capo alla società, del diritto alla detrazione dell'imposta.
Si ricorda che il regime in parola è applicabile fino al 31 dicembre 2022.
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