Con il comma 291 della Finanziaria per il 2007, il Governo ha corretto la data per pagare l’Iva dovuta dai contribuenti che dal 1° gennaio 2007 passeranno dal regime normale Iva a quello in “franchigia”. In questo modo è stata cancellata la scadenza errata fissata per il 27 dicembre 2006, mentre resta come prima e unica data quella del 16 marzo 2007. L’obbligo riguarderà i contribuenti Iva che, passando al regime di “franchigia”, dovranno effettuare le rettifiche dell’imposta pagata sugli acquisti. Il nuovo regime fiscale potrà essere applicato dalle persone fisiche esercenti arti o professioni, impresa commerciale o agricola, che nel 2007 hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7mila euro. I contribuenti in “franchigia” non possono addebitare l’Iva a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti anche intracomunitari, e sulle importazioni.
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