Iva e costi inerenti senza approssimazione
Pubblicato il 03 giugno 2009
La Cassazione, nella sentenza n.
12168 depositata il 26 maggio 2009, intervenendo in merito al caso di un contribuente che emetteva fatture e successivamente stornava l’Iva evidenziata con note di credito dello stesso importo, ricorda che la detraibilità dell’Iva si fonda su solidi presupposti di diritto e di fatto. Si spiega che nel caso venga dimostrata l'insussistenza dell'operazione, ma anche qualsiasi altra divergenza tra la realtà commerciale e la sua rappresentazione cartacea, non si realizza il presupposto impositivo. Quindi, non è ammissibile come giustificazione di un prelievo fiscale l’insussistenza di un danno erariale a seguito dell’accertata emissione di fatture inesistenti tra società appartenenti allo stesso gruppo. Lo stesso principio vale nel caso delle spese sostenute da un’azienda per il vitto dei propri dipendenti: i costi devono essere qualificati come inerenti e non semplicemente come riferibili alla sfera aziendale.