Duro colpo alla maggioranza di Governo, in commissione Affari costituzionali del Senato, dove é stata negata la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza per il decreto legge n. 258 sui rimborsi Iva emanato e pubblicato a seguito della sentenza della Corte di Giustizia europea che ha bocciato il regime italiano di deroga sulle detrazioni dell'Imposta per le auto che non formano l’oggetto dell’attività dell’impresa, un regime durato quasi trent’anni (dal 1979). La conferma del “no” a Palazzo Madama (oggi viene riesaminato il Dl) farebbe decadere, senza chance di reiterazione, il provvedimento del 15 settembre scorso, pubblicato su Gazzetta Ufficiale 215 dello stesso giorno e in nota della Settimana Normativa n. 38.
Il relatore del Dl, Massimo Villone, dell’Ulivo, chiarisce: “Non ci sono stati motivi politici a spiegare il voto della Commissione, quanto l’assenza di alcuni senatori della maggioranza. L’astensione dell’opposizione, al Senato vale come voto contrario e questo ha determinato l’incidente di percorso”.
Intanto, alla Camera, il sottosegretario all’Economia, Mario Lettieri, ha illustrato – in risposta a un’interrogazione parlamentare – la “seria” e complicata situazione, che non permette si verifichino le condizioni per una precisa stima dell’impatto sui conti pubblici prima che siano effettuati i conteggi tecnici dall’amministrazione delle finanze. E’ confermato che il recupero dell’Iva avrà riflessi sulle imposte dirette. Lettieri dice: “All’agenzia delle Entrate stanno preparando un modello per consentire ai contribuenti di chiedere la restituzione. Per questo occorre portare avanti il decreto legge varato dal Governo, sul quale la maggioranza deve rendersi forse conto che bisogna serrare le file”.
La sentenza del 14 settembre 2006 sulla detrazione Iva per le autovetture riguarda certamente anche i contratti di leasing. Per quelli in corso vale lo spartiacque segnato dal dl 258/06 tra acquisti effettuati sino al 13 settembre e acquisti successivi a tale data. L’articolo 6 della legge Iva individua l’effettuazione dell’operazione di leasing con il pagamento o con l’emissione anticipata, rispetto al pagamento, della fattura. Dal momento che la società, di regola, emette prima fattura, per tutte quelle che recano la data fino al 13 settembre 2006, l’utilizzatore dell’autovettura in leasing dovrà seguire la procedura di rimborso; per le fatture che recano la data successiva egli dovrà, viceversa, dedurre l’Iva per la quota che riterrà opportuna, considerando il concetto di inerenza in relazione all’impiego dell’auto per uso imprenditoriale o professionale.
Si tenga a mente che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto e alle condizioni esistenti al momento della nascita di tale diritto.
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