Solo la dichiarazione espressa rende valida l’opzione per l’Iva di gruppo. Così la sentenza di Cassazione numero 17707 dello scorso 30 luglio 2009.
Il richiamo di legge è all’articolo 4 del DPR 442/1997, che prevede che, in deroga al principio secondo cui le scelte del contribuente si desumono dal comportamento adottato in concreto, per l’attivazione della procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo restano ferme le disposizioni del DPR 633/1972 (ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO).
Alessia Lupoi
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