Il regime dell'Iva di gruppo è applicabile anche quando la controllante è una società di persone. A sostenerlo la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 1915 del 2 febbraio 2016.
Le Entrate hanno richiesto ad una Srl di versare l'Iva non pagata poiché la società era controllata da una Snc e, come dispongono sia il Dm 11065/1979 sia la circolare 16/360711 del 1986, l'Iva di gruppo è esclusa se la controllante è società di persone.
Differenti sono state le conclusioni a cui sono giunte le commissioni di primo e secondo grado. Arrivata la questione in Cassazione, i giudici hanno rimesso la causa alle Sezioni unite sostenendo come la normativa primaria e quella secondaria di riferimento (articolo 73, comma 3, del Dpr 633/1972 e il Dm 13 dicembre 1979 n. 11065) sono dirette a non escludere come società controllante per l'Iva di gruppo una società di persone, mentre i documenti di prassi vanno in senso totalmente contrario.
Constata la dissonanza tra normativa di riferimento e prassi, le Sezioni Unite ricordano come le circolari amministrative non hanno natura normativa né costituiscono fonti del diritto. Esse sono atti interni di indirizzo e non possono prevalere né su atti regolamentari né su norme di legge.
Quindi, è pacifico che né la norma primaria né la norma secondaria prevedono, ai fini dell'applicazione dell'Iva di gruppo, una diretta esclusione delle società di persone dal novero delle società controllanti.
Nè assume rilevanza la questione per cui la limitazione alle società di capitali, come controllanti nell'Iva di gruppo, derivi dalla coerenza con il consolidato fiscale nazionale: infatti, non è comparabile la tassazione di gruppo nell'ambito delle imposte dirette con la liquidazione dell'Iva di gruppo in quanto attengono a diversi prelievi tributari e prevedono soggetti diversi.
Infine, la Corte sottolinea come un diverso trattamento delle società di persone nell'ambito dell'Iva di gruppo porterebbe ad una discriminazione non giustificabile in alcun concreto interesse pubblico da tutelare e, pertanto, andrebbe ad incidere “indebitamente sull’esigenza di parità di trattamento tra soggetti che egualmente operano nel medesimo mercato”.
Conclude, la sentenza n. 1915/2016, che il regime dell'Iva di gruppo può trovare applicazione anche nell'ipotesi in cui la controllante sia una società di persone.
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