Ancor prima di apparire in “Gazzetta Ufficiale” in veste di legge, la manovra bis è già protagonista dei chiarimenti che il Fisco diffonde con le due circolari 27 e 28 del 4 agosto 2006.
1. La circolare 27 detta indicazioni sulla tassazione degli immobili: è obbligatoria la fatturazione con Iva nella cessione di fabbricati strumentali verso soggetti che hanno diritto ad esercitare la detrazione dell’imposta corrisposta sugli acquisti non oltre il 25%. Se, viceversa, la detraibilità supera il 25%, la cessione può essere Iva imponibile o Iva esente. Occorre sia, perciò, stabilito se l’acquirente é soggetto che non detrae più del 25%. Se la vendita é stata effettuata in regime d’esenzione e senza opzione per l’imponibilità, supponendo una indetraibilità superiore al 25% - quando, invece, al termine del periodo d’imposta ci si accorge che la detraibilità non ha superato il tetto - sarà incarico dell’acquirente comunicarlo al cedente, permettendogli l’assoggettamento dell’operazione ad Iva (quindi la corretta applicazione della nuova norma).
Quando l’imponibilità Iva non è obbligatoria, la cessione del fabbricato strumentale diviene operazione Iva esente, sempre che il cedente non opti per l’imponibilità. E’ questo il caso della cessione di immobili strumentale effettuata verso soggetti passivi d’imposta che non abbiano una percentuale di detrazione pari o inferiore al 25%.
Oggi, ogni contratto di locazione di fabbricati, strumentali o abitativi, è soggetto all’obbligo di registrazione, il che rende necessario registrare tutti i contratti in corso al 4 luglio 2006 (data di emanazione del dl 223) e che prima non erano soggetti a registrazione. I contraenti dovranno, perciò, presentare, per la registrazione, un’apposita dichiarazione, ove sarà possibile esercitare l’opzione per l’imponibilità.
Nelle cessioni di fabbricati strumentali, l’imposta di registro dovuta in misura fissa è pari a 168 euro, prescindendo dalla circostanza che l’operazione sia imponibile Iva o esente. S’applicano, in ognuno dei due casi, le imposte ipotecaria (che ha subito l’aumento dal 2 al 3%) e catastale (1%).
2. La circolare 28 spiega altre disposizioni fiscali: anzitutto chiarisce che non sarà da effettuare il ricalcolo dell’acconto Irap da manovra bis finché non entrerà in vigore la legge di conversione del dl 223. Poi conferma che l’acconto Ires rideterminato é da versare a partire dalle rate il cui termine ordinario é scaduto dopo il 4 luglio 2006. L’articolo 36, comma 34, della manovra, prevede che nella determinazione degli acconti Ires dovuti per l’esercizio in corso a quella data i contribuenti debbano considerare le nuove regole come fossero state in vigore già nell’esercizio precedente ma, sebbene Assonime (circolare 34/2006) abbia affermato che non tutte le disposizioni della manovra sono in grado di influenzare l’acconto, occorrerebbe che le Entrate, che nella circolare 28 tacciono sul punto, sottraessero le imprese dall’impaccio del dover operare nel buio. Viene confermato che i soggetti Irpef, pur titolari di reddito d’impresa, non debbano procedere a conteggi anticipati, dovendo considerare le nuove norme solo nel saldo di Unico 2007. Il documento di prassi n. 28 s’occupa, inoltre, del momento a partire dal quale le imprese sono obbligate al versamento dell’acconto rideterminato, distinguendo tra:
. le società con esercizio coincidente con l’anno solare, per le quali si chiarisce che non sussisteva obbligo di ricalcolo per quanti avessero versato la prima rata il 20 luglio scorso, applicando la maggiorazione dello 0,40%, perciò questi contribuenti pagheranno l’intera somma che deriva dalla rideterminazione il 30 novembre prossimo con la seconda rata;
. le società che, approvato il bilancio nel maggior termine di 180 giorni, hanno versato l’Ires entro il 20 luglio senza maggiorazione, che erano tenute al conteggio da manovra bis già dalla prima rata; molte di tali società hanno procrastinato il conteggio del maggior acconto al 21 agosto, con lo 0,40% e
. infine, le società con esercizio sfalzato, per le quali scatta il ricalcolo della prima rata; esse versano l’Ires dopo il 4 luglio 2006.
La circolare effettua, infine, talune precisazioni sulle novità introdotte nella disciplina Iva, sotto il profilo delle pene da commisurare: le nuove sanzioni per l’omesso versamento partono già dalle violazioni commesse nel 2005 e s’applicano se entro il 27 dicembre non viene versata una somma superiore a 50 mila euro. Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria fatturati dal 1° ottobre con Iva al 10%, andrà applicata la detrazione Irpef del 36%, stante la stretta correlazione tra le due agevolazioni. I contribuenti minimi già in attività e che dal 2007 opereranno in regime di franchigia, riceveranno lo speciale numero di partita Iva con la prima comunicazione dei dati che presenteranno.
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