Nella Sezione dedicata agli Articoli Quotidiani Locali del sito internet dei Consulenti del Lavoro, la categoria rammenta come anni fa i contribuenti soggetti all’IVA dovessero inviare periodicamente alle Entrate i dati relativi alle operazioni attive (vendite e corrispettivi) e passive (acquisti), adempimento che fu poi abolito in quanto ritenuto inutile ai fini della lotta all’evasione.
Ebbene, il Legislatore ha re-introdotto quell'adempimento, con alcune modifiche:
- i contribuenti sono tutti tenuti ad inviare le comunicazioni ogni tre mesi, indipendentemente da se mensili o trimestrali e, con la stessa periodicità, a comunicare i dati relativi alle fatture emesse e ricevute (questo obbligo sostituisce lo spesometro);
- la periodicità delle nuove trasmissioni è fissata alla fine del secondo mese del trimestre di riferimento (per il periodo gennaio-marzo invio a fine maggio; per il periodo aprile-giugno invio a metà settembre, ad eccezione del periodo feriale; per il periodo luglio-settembre invio a fine novembre; da ultimo, per il periodo ottobre-dicembre invio a fine febbraio dell’anno successivo). Solo per il 2017 l’invio dei dati relativi ai primi due trimestri è posticipato al 25 luglio 2017 per le fatture, salvo ulteriori (probabili) proroghe. L’avvio scaglionato è stato previsto per non ingolfare gli studi professionali con nuovi adempimenti durante l'Unico.
I disagi che ne derivano per i contribuenti a “bassa informatizzazione” come microimprese e negozi della piccola distribuzione, spiegano i CdL, dovrebbero, nelle intenzioni del Legislatore, essere compensati da un credito d’imposta “una tantum” di € 100,00 ai contribuenti tenuti all’invio delle comunicazioni (solo fino ad un volume di affari di € 50.000,00), cui si aggiungono ulteriori € 50,00 ai contribuenti che scelgono l’invio telematico dei corrispettivi.
Tale misura compensativa, aggiungono, sembra però poca cosa rispetto ai disagi patiti, che potrebbero invece essere ridotti unicamente coordinandosi per tempo con il proprio Consulente del Lavoro.
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