Iva auto con più convenienza

Pubblicato il 21 settembre 2007

Con la risposta dell’Economia circa la richiesta di rimborso Iva auto per le rivendite è caduto il principale motivo che spingeva molti contribuenti ad astenersi dal presentare l’istanza di rimborso, ossia il timore di vedersi azzerare i benefici al momento della rivendita del veicolo. Dunque, la richiesta di rimborso forfetario sull’acquisto dell’autovettura obbliga alla tassazione integrale dell’importo della cessione se la rivendita è stata effettuata entro il 13 settembre 2006, mentre, se è successiva a tale data, l’Iva deve essere rapportata alla quota dell’imposta detratta sull’acquisto. Questo significa che la base imponibile anomala - detrazione sul 40% e addebito sul 100% - era da applicare solo sulle vendite fino al 13 settembre 2006, operazioni che possono essere sanate riducendo di appena l’1% il credito richiesto. Tuttavia, rimangono aperte altre questioni come, ad esempio, se per le auto acquistate in leasing la percentuale da utilizzare per le fatture di rivendita sia quella dei canoni o quella del prezzo di riscatto.

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