Iva auto, cessioni variabili

Pubblicato il 07 novembre 2007

Scaduto il tempo per l’invio telematico delle istanze per i rimborsi Iva auto, il 22 ottobre 2007, ai contribuenti ed ai loro consulenti resta il compito di memorizzare i dati raccolti ed elaborati per ogni singola autovettura. Le istruzioni dell’operazione sono contenute nella circolare 55/E del 12 ottobre 2007, nella quale viene specificato che per il corretto inquadramento delle operazioni di rivendita si deve elaborare un dettagliato “identikit” fiscale delle auto possedute con la data di acquisizione dell’auto, la detrazione praticata, l’eventuale richiesta di rimborso e il periodo in cui è avvenuta la vendita. Il criterio da seguire è quello del “principio di simmetria” che stabilisce che l’imponibile delle operazioni di rivendita dei beni non interamente destinati a scopo professionale o d’impresa si calcola in rapporto all’ammontare del tributo “scaricato”.

Rimanendo in tema, si segnala la sentenza n. 421/4/07, depositata il 25 ottobre 2007, della Ctp di Roma che ha riconosciuto la detraibilità dell’Iva per le riparazioni delle auto in garanzia. Nello specifico, ha bocciato la ripresa a tassazione dell’Iva detratta dalle case automobilistiche sulle fatture presentate dai concessionari per le riparazioni dei difetti delle auto emersi nel periodo coperto da garanzia.      

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