Assonime interviene con un documento del 31 maggio 2018 per fare luce sulle modalità per i contribuenti di recupero dell’Iva addebitata erroneamente dal fornitore al soggetto acquirente.
L’Associazione mette in evidenza la recente pubblicazione di due disposizioni che possono ovviare alle lacune presenti nell’ordinamento Iva.
Con la legge n. 167/2017 (legge europea) si è riconosciuto espressamente il diritto del soggetto passivo al rimborso dell’IVA indebitamente versata. Infatti tale legge ha introdotto il nuovo art. 30-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 per il quale il versamento erroneo dell’IVA può essere chiesto a rimborso dal fornitore dei beni o servizi entro il termine di due anni dal versamento o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Qualora l’imposta non dovuta sia applicata ad una cessione di beni o prestazione di servizi e la stessa imposta sia già accertata dall’Amministrazione finanziaria, il termine di due anni per la presentazione della domanda di restituzione da parte del cedente o prestatore si computa dall’avvenuta restituzione, anche “spontanea”, al cessionario o committente dell’importo da questo pagato a titolo di rivalsa.
Viene esclusa la restituzione dell’imposta se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.
La legge di bilancio 2018 – n. 205/2017 – ha disciplinato, modificando l’articolo 6, comma 6 del Dlgs 471/1997, la fattispecie in cui il cessionario/committente abbia detratto una maggiore imposta, rispetto a quella effettivamente dovuta, erroneamente addebitata e assolta dal cedente/prestatore.
A seguito della novella legislativa, si riconosce al cessionario la detrazione dell’IVA applicata dal cedente in misura superiore, con applicazione della sola sanzione fissa (da 250 a 10.000 euro). Anche in questo caso, la restituzione viene esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.
Nel considerare positivamente le disposizioni introdotte, la circolare n. 12 di Assonime ricorda che è fondamentale che il tributo resti neutrale nei confronti degli operatori economici e che il meccanismo della restituzione deve funzionare correttamente.
Infatti, gli strumenti rischiano di compromettere la neutralità del sistema qualora la rivalsa riguardi un’imposta non dovuta, perché riferita ad operazioni esenti, non imponibili o escluse, o perché applicata con aliquota maggiore del dovuto.
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